Normative emissioni inquinanti



Standard europeo sull'emissioni inquinanti.

Dal 1991 la Comunità europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza. Per capire a quale di queste categorie appartiene la propria auto è necessario controllare i riferimenti presenti nella carta di circolazione del veicolo. Tali riferimenti indicano quale normativa Euro è stata rispettata dalla casa costruttrice.

Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l´indicazione dell´Euro di riferimento si trova in basso nel riquadro 2, su quella di nuovo tipo, formato A4, l´indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3.

Il Portale dell´automobilista, gestito a cura del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti, offre uno strumento per individuare, a fronte dell´inserimento del solo dato della targa, l´indicazione della classe ambientale di appartenenza di un veicolo e dell ´eventuale presenza, nel caso di veicoli con alimentazione a gasolio, del dispositivo antiparticolato. I dati forniti hanno mera finalità informativa e non costituiscono certificazioneVerifica classe ambientale veicoli  (sezione UTILITA´)

CLASSE EMISSIONI: DIRETTIVA:

EURO 0

Veicoli non catalizzati a benzina e veicoli non “Ecodielsel”

EURO 1

Obbligatorio per veicoli Immatricolati dopo il 01/01/1992
83/351 CE rif. 91/441 CE
88/77 CE rif. 91/441 CE
88/436 CE rif. 91/441 CE
89/458 CE
91/441 CE
91/542 CE punto 6.2.1.A
93/59 CEE con catalizzatore

EURO 2

Obbligatorio per veicoli Immatricolati dopo il 01/01/1997
994/12 CEE
96/1 CE
96/44 CE
96/69 CE
91/542 punto 6.2.1.
98/77 CE
96/20-95/54 93/116-96/69-96/36
96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/37
96/20-95/54 93/116-96/69-95/96-96/37-96/38
96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/36-96/37-96/38
92/97/ CEE-94/12 CEE-93/116 CE
92/97/ CEE-94/12 CEE
96/20 CE-96/44 CE
96/20 CE-96/1 CE
96/20 CE-94/12 CEE
92/97/CE-96/69 CE
92/97/CE-96/69 CE-93/116 CE
96/20 CE-91/542 CEE punto 6.2.1-B
96/20 CE-94/12 CEE-93/116 CE
96/20 CE-95/54 CE-94/12 CEE-93/116 CE
96/20 CE- 96/69 CE-93/116 CE
96/20 CE-96/69 CE-95/54 CE-93/116 CE
92/97/CEE-94/12 CE-95/54 CE-93/116 CE
CE 96/20-93116-96/69-95/56
1999/102/CE rif.96/69/CE
98/77 CE
CE 96/20-95/54-93/116-94/12-96/36-96/38
96/20 CE-95/54 CE-96/69 CE-95/56 CE

EURO 3

Obbligatorio per veicoli Immatricolati dopo il 01/01/2001

98/69/CE<
98/77/CE rif. 98/69 CE
1999/99 CE
1999/102CE rif. 98/69 CE
2001/1CE rif.98/69CE
2001/27 CE
2001/100 CE A
2002/80 CE A
2003/76 CE A

Attenzione: molte ordinanze riportano tra i veicoli esclusi dalle limitazione le seguenti due categorie, relative ai veicoli commerciali:
- veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 t. categoria N1) Euro 3 conformi alla direttiva 98/69 CE Stage 2000 o immatricolati dopo l´1/1/2001,
- veicoli commerciali pesanti (oltre i 3,5 t. categorie N2 e N3) Euro 3 conformi alla direttiva 99/96 CE o immatricolati dopo l´1/01/2001

EURO 4

Obbligatorio per veicoli Immatricolati dopo il 01/01/2006

98/69/CE B
98/77/CE rif. 98/69/CE B
1999/96 CE B
1999/102 CE B rif. 98/69/CE B
2001/1 CE
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B
2005/55/CE B1
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1

Si precisa che l´autoveicolo rientra nella classe ambiente EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento riporta la lettera B
Qualunque altra sigla indica il riferimento ad una normativa precedente (Euro1, Euro2, Euro3). 

EURO 5

Obbligatorio per veicoli Immatricolati dopo il 01/01/2009

 

  • Rispetta la direttiva 1999/96/CE Riga B2
  • Rispetta la direttiva 1999/96/CE Riga C (ECOL. MIGLIORATO)
  • Rispetta la direttiva 2001/27/CE RIF 1999/96/CE Riga B2
  • Rispetta la direttiva 2001/27/CE RIF 1999/96/CE Riga C (ECOL. MIGLIORATO)
  • Rispetta la direttiva 2005/79/CE RIF 2005/55/CE Riga B2 (Euro 5)
  • Rispetta la direttiva 2005/79/CE RIF 2005/55/CE Riga C (ECOL. MIGL.)
  • Rispetta la direttiva 2006/51/CE RIF 2005/55/CE Riga B2 (Euro 5)
  • Rispetta la direttiva 2006/51/CE RIF 2005/55/CE Riga C (ECOL. MIGL.)
  • Rispetta il regolamento 715/2007 e 692/2008 (Euro 5A)
  • Rispetta il regolamento 715/2007 e 692/2008 (Euro 5 con dispositivo antiparticolato)

EURO 6

  • 715/2007*692/2008 ( Euro 6 A ) 
  • 715/2007*692/2008 ( Euro 6 B)                                                                                                ed altre Ancora in fase di definizione dalla Commissione Europea

Quando si decide l´acquisto di un veicolo nuovo, è dunque importante informarsi anche sulla direttiva europea osservata per costruirlo.
In molti comuni le auto Euro 4 ed Euro 5 possono circolare nonostante le limitazioni alla circolazione. Si consiglia di prestare molta attenzione a quanto stabilito dalle Ordinanze dei singoli comuni.

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Fonte :  Arpa Emilia Romagna / wikipedia

 

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